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Regolamento elettorale
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Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’elezione dell’Assemblea dei Delegati di FondoSanità.

 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare ed essere eletti per l’Assemblea dei Delegati tutti gli associati a FondoSanità in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua nei sessanta giorni che precedono rispettivamente la data fissata per le elezioni o la data fissata per la presentazione delle candidature.

 

Art. 3 - Circoscrizioni elettorali

Le elezioni dei Delegati vengono effettuate con riferimento ad un unico collegio nazionale, sulla base di un’unica lista valida per tutto il territorio dello Stato.

 

Art. 4 - Data delle elezioni

Almeno novanta giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti dell’Assemblea in carica, il Consiglio di Amministrazione di FondoSanità avvia la procedura per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati decidendo date e termini per esprimere le opinioni di voto, da fissarsi almeno cinque giorni prima della scadenza dell’assemblea e provvedendo contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale incaricata di procedere alle operazioni elettorali.Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio di Amministrazione porterà a conoscenza di tutti gli associati a FondoSanità le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, i termini per la presentazione delle candidature, oltre alle altre informazioni utili a mezzo di apposita comunicazione scritta.

 

Art. 5 - Elenchi elettorali

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare alla Commissione Elettorale l’elenco degli associati a Fondo Pensione Sanità, aggiornato al sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.La Commissione Elettorale procede alla verifica dei nominativi compresi nell’elenco, comunicando al Consiglio di Amministrazione i nominativi degli associati che non possiedono i requisiti per prendere parte all’elezione dei Delegati ed aggiornando contestualmente l’elenco degli aventi diritto.Gli associati a FondoSanità sono ammessi al voto in base all’iscrizione nell’elenco sopra menzionato ed esercitano tale diritto secondo le modalità riportate al successivo articolo 8.

 

Art. 6 - Presentazione delle candidature

Gli associati in possesso dei requisiti di elettorato passivo che intendono candidarsi quali delegati debbono presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale, la quale ha il compito di fissare, in occasione di ogni elezione e con riguardo al numero complessivo degli associati a FondoSanità, il numero minimo di associati che devono sottoszrivere ciascuna candidatura. La candidatura va presentata alla Commissione Elettorale almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.La Commissione Elettorale decide, entro sette giorni dal ricevimento, in merito ad ogni aspetto relativo alla regolarità delle candidature presentate ed alla sussistenza dei requisiti di elettorato passivo.Nel rispetto dei requisiti prescritti, deve essere garantito a ciascun associato a FondoSanità il diritto ad essere eletto all’Assemblea dei Delegati.La Commissione Elettorale procede alla redazione della lista dei candidati che dovrà rimanere a disposizione degli associati a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni presso la sede e l’indirizzo internet del Fondo e presso eventuali altri luoghi individuati dalla Commissione Elettorale. La lista dei candidati dovrà essere inviata a mezzo posta a tutti gli elettori unitamente alla scheda elettorale. Tale lista contiene un numero di candidati pari al numero di candidature regolari presentate.

 

Art. 7 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra gli associati a FondoSanità.E’ presidente della Commissione il suo componente più anziano.La Commissione Elettorale è preposta a:a) predisporre il modello unico di scheda elettorale;b) verificare la regolarità dell’elenco elettorale ed il possesso dei requisiti di elettorato attivo degli iscritti;c) verificare la regolarità delle candidature presentate, rigettare le candidature irregolari e pronunciarsi sulle osservazioni degli esclusi;d) procedere alla spedizione agli aventi diritto al voto delle schede elettorali unitamente alle regole stabilite in tema di esercizio del diritto di voto, almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni di scrutinio;e) effettuare lo scrutinio dei voti e procedere alla proclamazione dei risultati delle elezioni;f) esaminare e risolvere le contestazioni sollevate entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dagli aventi diritto.La Commissione cessa dall’incarico con la proclamazione dei risultati delle elezioni, salvo che per le attribuzioni di cui al punto f) del precedente comma.

 

Art. 8 - Schede elettorali ed esercizio del diritto di voto

Il voto viene espresso, in forma anonima, mediante indicazione del nome del candidato prescelto sulla scheda elettorale. Ciascun elettore esprime un unico voto mediante l’indicazione di una sola preferenza per un candidato.L’associato, esercitato il diritto di voto, provvede quindi a restituire la scheda elettorale, per posta o secondo le indicazioni della Commissione Elettorale.Non potrà essere attribuito alcun voto se la scheda riporta segni o scritte non attinenti l’esercizio del diritto di voto, se siamo state espresse più preferenze o se la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

 

Art. 9 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale considera valide per lo spoglio le schede elettorali pervenute presso la sede di FondoSanità entro le ore 18,00 del giorno fissato come termine ultimo per la ricezione delle schede elettorali.Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione elettorale dichiara eletti i trenta candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e redige processo verbale di tutte le operazioni compiute.Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente di FondoSanità convoca la prima riunione dell’Assemblea neoeletta con le modalità indicate dalla Statuto.

 

Art. 10 - Sostituzione degli eletti

Qualora un Delegato eletto dagli associati venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti.