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CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
06/02/13

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Si riporta di seguito quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di certificazione utile da produrre per fruire della deducibilità fiscale.
Le Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la Compilazione del Modello 730/2012 ammettono come prova dell’avvenuto versamento della contribuzione – ai fini della deducibilità - la copia dei bonifici bancari disposti nell’anno di riferimento, dei bollettini o delle cartelle di pagamento. Tale documentazione deve essere mantenuta dal contribuente e visionata dai CAF ai fini del visto di conformità.
Tale disposizione dell’Agenzia delle Entrate si rende opportuna in quanto la deducibilità di cui all’articolo 10 del TUIR spetta per tutti gli oneri effettivamente sostenuti dal contribuente nell’anno oggetto di dichiarazione, a prescindere dalla data di effettiva riconciliazione degli stessi da parte del Fondo Pensione.
In questo caso, infatti, l’operazione non è effettuata tramite sostituto d’imposta né sostituto d’imposta può essere considerato il Fondo Pensione (che si limita a ricevere tali somme senza poter sapere se le stesse sono state portate in detrazione dall’aderente in diversa maniera).
Una eventuale certificazione sarebbe soltanto una dichiarazione che il Fondo può rilasciare per confermare di aver percepito la somma indicata senza altro valore fiscale e quindi senza che la stessa sia in alcun modo dovuta.
D’altra parte la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 18 del 21 aprile 2009, fa esclusivamente riferimento ai “documenti di spesa” (copia bonifico ecc.), senza parlare di apposite certificazioni ed è, inoltre, specificato che “per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione”.
La dichiarazione è fatta pertanto dal contribuente che dovrà presentare all’eventuale CAF (e/o dovrà comunque tenere a disposizione) la documentazione comprovante la spesa con l’annotazione – da lui stesso sottoscritta – che la stessa non è stata già esclusa dal reddito di lavoro dipendente.