IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

FAQ

Informazioni Generali

FondoSanità – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie – è un Fondo Pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta, operante in regime di contribuzione definita. Ha lo scopo di fornire agli aderenti, senza alcun fine di lucro, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria. Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM, gli infermieri iscritti all'ENPAPI, i farmacisti iscritti all'ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici di infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nonché i veterinari iscritti S.I.Ve.M.P. che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana, nonché gli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208. Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell'area sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, previa delibera da parte dei medesimi, nonché gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute, sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale. Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo, nonché i dipendenti delle Fonti Istitutive di cui all'art. 1, previa delibera da parte delle medesime. Continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti pensionati.

È un'associazione senza scopo di lucro, istituita per garantire, limitatamente alla platea dei propri potenziali aderenti, con il sistema a capitalizzazione, un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali.

In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulo l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità è in funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti conseguiti dalla gestione.

La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al Fondo (compresi, oltre ai contributi del lavoratore anche eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese e dell'imposta sui rendimenti. Tale ammontare verrà indicato periodicamente tramite la prescritta comunicazione annuale.

Un Fondo Pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di un assetto gestionale articolato su più comparti con profili di rischio-rendimento differenziati. L'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione della propria propensione al rischio, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo. FondoSanità, peraltro, consente di ripartire la contribuzione per quota anche su più di un comparto.

Le risorse di FondoSanità sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni..).

La gestione delle risorse del Fondo è attualmente affidata a gestori professionali sulla base di apposite convenzioni di gestione. La gestione del Comparto denominato Scudo è affidata a due gestori, ovvero Amundi SGR S.p.A. e Eurizon Capital SGR S.p.A. la gestione del Comparto Progressione è affidata a due gestori, ovvero Credit Suisse S.p.A. e Eurizon Capital SGR S.p.A. la gestione del Comparto Espansione è affidata a Pictet & Cie Europe S.A- - Succursale Italiana.

Le risorse sono detenute fisicamente da una Banca Depositaria. Attualmente tale incarico è affidato a BNP Paribas Securities Services che svolge anche una attività di controllo dei gestori.

L' Asset Allocation è l'attività che consiste nell'individuare le diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni) nelle quali investire il patrimonio del Fondo, al fine di allocare in maniera ottimale le risorse.

Il Benchmark è il parametro di riferimento che viene utilizzato per valutare le gestioni finanziarie della forma pensionistica complementare.

Adesione

No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 252/05, è libera e volontaria.

Sul sito del Fondo trovi, nella sezione "modalità di adesione", ogni utile indicazione sulla procedura di adesione. Devi compilare il modulo di adesione ed il modulo di indicazione beneficiari ed inviarlo al Fondo in originale unitamente alla copia del bonifico di euro 26,00 (quale quota associativa una tantum).

Innanzitutto devi iscriverti, poi, nel modulo di adesione trovi un riquadro che devi compilare inserendo i dati del Fondo presso il quale sei iscritto, al quale va inoltrata la richiesta di trasferimento. Sarà FondoSanità poi, a fornire al Fondo cedente i riferimenti necessari al trasferimento della tua posizione contributiva.

No. L'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta, tendenzialmente, la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa che se è possibile, dopo almeno due anni di permanenza all'interno di FondoSanità, cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.

La cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita. Tuttavia, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alla fattispecie dell'inadempimento contrattuale.

Contribuzione

Per i lavoratori dipendenti il finanziamento si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr maturando (cioè quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare). Tuttavia è possibile aderire destinando al finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante una contribuzione a carico dei medesimi e nel caso dei cd. parasubordinati, anche con una quota a carico dei committenti. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento delle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali questi sono a carico.

Per i lavoratori autonomi l'importo della contribuzione annua è espressa in misura percentuale del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta precedente con un minimo dell'1%.

E' facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico; relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono a FondoSanità la fonte istitutiva del Fondo Pensione può individuare l'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro; ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.

La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime previdenziale obbligatorio a cui il soggetto è iscritto a condizione che, al momento del pensionamento lo stesso abbia effettuato versamenti, ad una forma pensionistica complementare, per almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche complementari.

Lo Statuto di FondoSanità, all'art. 6, comma 2, disciplina le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale ad una o più linee.

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non hanno versato alcun contributo a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.

I lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data abbiano versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.

No. I pensionati nel sistema di previdenza obbligatoria possono solo mantenere l'iscrizione al Fondo a condizione che al momento del pensionamento abbiano maturato un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

L' Asset Allocation è l'attività che consiste nell'individuare le diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni) nelle quali investire il patrimonio del Fondo, al fine di allocare in maniera ottimale le risorse.

No, salvo che non si eserciti il diritto di riscatto.

Sì in un qualsiasi momento successivo.

Il TFR già accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole (cfr. 2120 cod. civ.). La scelta riguarda solo il TFR maturando, cioè il TFR che matura a partire dal 1° gennaio 2007.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare tutto il suo TFR, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o, almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del TFR.

No.

No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.

Prestazione

No. L'aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) o se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato). L'aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell'accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Sì. In qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall'anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare), previa idonea documentazione, l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte all'acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30 % del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può: 1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha accesso in relazione alla nuova attività; 2. riscattare il 50% della posizione maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 4. riscattare, nelle sole forme collettive, se gli statuti o i regolamenti delle stesse lo prevedano, l'intera posizione maturata (il presupposto in questo caso è la sola perdita dei requisiti di partecipazione a titolo esemplificativo: perdita del lavoro; pensionamento prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica).

L'intera posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza in una forma di previdenza complementare.

Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale, sempre, fino al 50% del montante accumulato presso il Fondo; eccezionalmente, per l'intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale. Coloro che erano iscritti a una forma pensionistica complementare antecedentemente al 29 aprile 1993 possono richiedere la prestazione integralmente in forma di capitale, subendo però una penalizzazione fiscale (si applicheranno le vecchie regole fiscali su tutta la prestazione e non soltanto sulla parte corrispondente al montante accumulato sino al 31.12.2006).

Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei reversionari che verranno effettivamente designati.

Regime Fiscale

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui, dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l'aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.

Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. In altre parole il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe per quota parte.

Per richiedere la certificazione fiscale bisognerà accedere alla propria area riservata del Fondo. Cliccare sulla sezione "home" in fondo alla pagina vi sarà un link in azzurro "clicca qui per l'elenco completo" cliccando sul link si aprirà una nuova pagina dove ci sarà la dicitura in verde" stampa certificazione fiscale" mettendo nel "filtro anno" l'anno di competenza uscirà un tasto "stampa" al fine di poter stampare in autonomia la certificazione. 


L'anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

L'anticipazione richiesta per far fronte ad esigenze personali dell'aderente è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

Il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita si applica una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l'aliquota di imposizione del 9%.

No. La legge finanziaria 2007 ha chiarito che le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

I rendimenti sono soggetti a una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 20%, a differenza di quelli della Previdenza obbligatoria che scontano una aliquota del 26%.

Qualora la contribuzione versata in corso d'anno a FondoSanità sia superiore ai limiti di deducibilità fiscale previsti per legge (5.164,57€), gli associati devono comunicare la quota eccedente che, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione.

La comunicazione al Fondo dell'ammontare della contribuzione non dedotta deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi. Nella sezione "Modulistica" del Sito è disponibile il modulo per effettuare tale dichiarazione.

Che il limite di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente è pari a 5.164,57 euro.