IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate la Previdenza Complementare gode di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR esplicito eventualmente conferito.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti del Fondo Pensione sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni erogate da FondoSanità godono di una tassazione agevolata, in particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al Fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento Regime Fiscale.

Cosa sono i contributi non dedotti?

Qualora la contribuzione versata in corso d'anno a FondoSanità sia superiore ai limiti di deducibilità fiscale previsti per legge, gli associati devono comunicare la quota eccedente che, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della prestazione pensionistica.


La comunicazione al Fondo dell'ammontare della contribuzione non dedotta deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi.Per effettuare tale dichiarazione scarica il Modulo dei contributi non dedotti.